In tema di patto di prova, ove il lavoratore contesti non tanto la regolarità formale della prova, ma l’avvenuto espletamento della stessa, spetta al lavoratore provare la sua effettiva adibizione a mansioni diverse da quelle proprie, l’esclusivo svolgimento di attività diversa, la mancata effettiva prestazione di mansioni lavorative a favore del datore di lavoro, nonché l’eventuale superamento del periodo di prova