venerdì 7 aprile 2017

La responsabilità degli amministratori di associazione non riconosciuta - Trib. di Milano, sent. n. 3598 del 29 marzo 2017

Ai sensi dell’art. 18 c.c., gli amministratori di un’associazione sono responsabili verso la stessa secondo le norme del mandato. Questi dunque, ai sensi dell’art. 1710 c.c., devono adempiere alle proprie obbligazioni spiegando la diligenza del bonus pater familias, quella cioè che è legittimo attendere da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza. Tale diligenza va valutata in relazione alla volontà del mandante e perciò, nel caso di specie, in relazione alle finalità previste dallo statuto della associazione, per il cui raggiungimento l’organo gestorio è stato istituito. Occorre altresì tenere conto che, trattandosi di obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza va valutata anche con riguardo alla natura dell’attività esercitata, come richiesto dall’art. 1176 c. 2 c.c.

La responsabilità degli amministratori di associazione non riconosciuta ha natura contrattuale, giacché trova fondamento nello statuto dell’associazione, fonte dei doveri e dei poteri dell’organo gestorio. Il comportamento degli amministratori va pertanto valutato alla luce dei principi generali che regolano l’inadempimento contrattuale ed il risarcimento del danno. Ne discende che, quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, spetta al creditore provare la fonte del proprio diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 13533/2001). Spetta dunque alla associazione provare la sussistenza del titolo costituente la fonte del rapporto di mandato ed allegare l’inadempimento degli amministratori, mentre è posto in capo a questi ultimi l’onere della prova di aver esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni (cfr. Cass. 17441/2016 in tema di responsabilità degli amministratori).