La violazione da parte dell’amministratore di s.r.l. del dovere di portare il progetto di bilancio all’approvazione dell’assemblea dei soci è da sola – sotto il profilo del fumus – idonea ad integrare i presupposti di gravità, idonei a sorreggere il provvedimento di revoca cautelare dall’incarico gestorio. Quanto al periculum, detta grave violazione dei doveri inerenti alla carica risulta foriera di pregiudizi per il patrimonio sociale, dato che, in mancanza di un’aggiornata rendicontazione della situazione economico-patrimoniale, l’organo amministrativo prosegue nell’attività gestoria senza ordine, creando per di più una situazione idonea a scoraggiare i terzi dall’intraprendere rapporti negoziali con la società, perché essi rimangono privi di informazioni ufficiali, anche in ordine all’assolvimento degli obblighi in materia fiscale.