L’ordinanza “immediatamente esecutiva” (art. 1, comma 49, L. 92/2012) se è titolo per l’esecuzione immediata della reintegra, può ben essere considerata “prova scritta”, unitamente alla dichiarazione di opzione, per il rilascio della ingiunzione relativa alla indennità di cui al 3° comma dell’art. 18 S.L.