Nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ogni qualvolta il lavoratore voglia addebitare in tutto o in parte il suo stato di malattia a delle condotte illegittime poste in essere dal datore di lavoro, non deve limitarsi a delle generiche e poco conducenti allegazioni riguardanti delle condizioni di lavoro ritenute vessatorie, essendo comunque tenuto ad indicare, con un certo grado di specificità, quali previsioni di legge, del contratto collettivo o individuale il datore avrebbero violato