giovedì 28 gennaio 2021

Appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.: confermata la condanna dell’amministratore per mala gestio - Corte d'Appello di Milano, ord. 18/11/2020

Con l’ordinanza del 18 novembre 2020 (pubblicata il l’11 gennaio 2021), la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. dell’appello promosso da un ex Amministratore di S.p.A., condannato in primo grado a risarcire la società per i danni ad essa causati dalla sua mala gestio, per l’assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dei motivi di impugnazione.

La sezione specializzata del Tribunale di Milano nel novembre 2019 aveva accertato e dichiarato in primo grado la responsabilità dell’ex Amministratore per aver utilizzato risorse della società nell’interesse esclusivo suo e della propria famiglia, arrecando un danno patrimoniale di rilevante entità.

Il Tribunale aveva così motivato la propria decisione: “gli amministratori delle società di capitali rispondono per i danni conseguenti all’inadempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, mentre sono esenti da responsabilità le scelte gestorie che rientrano nella c.d. discrezionalità dell’imprenditore, sempre che non esorbitino dai limiti della ragionevolezza e del fisiologico rischio d’impresa”.

Il Tribunale accoglieva pertanto la domanda di parte attrice e condannava l’ex Amministratore alla restituzione di quanto indebitamente sottratto dalle casse societarie, nonché a corrispondere in favore della società un risarcimento di oltre 180.000,00 euro, oltre interessi e spese legali.

L’ex Amministratore decideva di impugnare la sentenza di primo grado avanti alla Corte d’Appello, senza tuttavia dimostrare l’esistenza di eventuali vizi della motivazione o la mancata analisi di fatti o circostanze rilevanti, ma piuttosto ribadendo le medesime difese già svolte (e rigettate per infondatezza) dal Tribunale.

Il Collegio ha sfruttato il c.d. “filtro in appello” ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e, all’esito della prima udienza, ha dichiarato con ordinanza definitiva l’inammissibilità del gravame, confermando la correttezza di quanto deciso dal Tribunale di Milano così motivando: “l’odierno impugnante non ha contestato la realtà storica dei fatti, essendosi imitato a qualificare i fatti stessi secondo la prospettazione difensiva sostenuta sin dal primo grado […] Alla luce delle sopra esposte considerazioni, l’appello non ha alcuna ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.”.

 

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ordinanza Trib. Milano