Il Tribunale di Lucca con la sentenza n. 364 del 30 settembre 2020 ha confermato la legittimità del licenziamento comminato ad un’addetta alla cassa resasi protagonista, in poco tempo, di molteplici ammanchi.
In particolare nel caso in esame una società, assistita dallo Studio Legale Lupi & Associati, irrogava il licenziamento disciplinare ad una lavoratrice con mansione di cassiera che, in circa tre anni e mezzo di rapporto di lavoro, si era resa protagonista di 28 episodi disciplinari (quasi tutti della stessa natura) che avevano dato origine a 16 procedimenti disciplinari. In particolare, nel corso dei soli dodici mesi precedenti al licenziamento, la lavoratrice era risultata destinataria di ben 8 provvedimenti disciplinari tutti scaturiti da errori di contabilizzazione dell’incasso.
La lavoratrice impugnava il licenziamento sostenendo che lo stesso non fosse proporzionato, tenuto conto dell’ammontare degli ammanchi (alcune decine di euro ogni episodio) e del fatto che gli stessi fossero conseguenza di meri errori della lavoratrice e, dunque, che nel caso di specie non si potesse configurare il dolo della dipendente.
Tutte le domande della lavoratrice venivano rigettate dal Giudice il quale confermava la legittimità del licenziamento e, in particolare, ricordava che il vincolo fiduciario può essere leso anche dal ripetersi di disattenzioni da parte del lavoratore. In particolare; “le costanti disattenzioni rendano la specifica mancanza commessa dalla ricorrente (e oggetto della contestazione disciplinare da cui è scaturito il provvedimento) obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro (cfr. sul punto, Cass. Sent. n. 12031/2020, n.17573/2020, n. 28492/2018, n.12798/2018), soccorrendo all’uopo anche il comune sentire, per cui non appare possibile mantenere in una posizione di cassiere un soggetto che così frequentemente incorra in errori in ordine a incassi e resti (“Lei ha continuato a svolgere i compiti affidati con la medesima negligenza e trascuratezza che, a questo punto, non possono più essere tollerate e giustificate”).