La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 26 settembre 2022, si è pronunciata sulle conseguenze sanzionatorie del patto di prova nullo ab origine nel regime normativo di cui al D.Lgs. 23/2015.
In particolare, il Collegio ha affermato che “il mancato superamento di una prova posto a fondamento del recesso consiste nella sua essenza nell’affermazione di una causa di licenziamento per un fatto, il mancato superamento della prova che, alla luce della declaratoria di nullità del patto, integra un caso di insussistenza del fatto”.
Infatti, secondo la Corte d'Appello, proprio per il carattere radicale di tale carenza, "non è consentito escludere dal novero delle ipotesi previste dal legislatore del 2015 assistite da tutela reintegratoria quella in esame".
Sulla base di quanto sopra, la Corte ha riconosciuto l’applicazione della tutela di cui al co. 2 dell’art. 3, D.lgs. 23/2015, disponendo, pertanto, l’annullamento del licenziamento con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria che la Corte si è riservata di quantificare nella misura massima di 12 mensilità.