venerdì 13 gennaio 2023

Il canone per l’utilizzo dell’acqua pubblica non ha natura di imposta, bensì di corrispettivo – TRAP, sentenza n. 4101 del 29 dicembre 2022.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 4101 del 29 dicembre 2022, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui “la tariffa del servizio idrico integrato non ha, in tutte le sue componenti, natura di tributo ma costituisce corrispettivo di una prestazione contrattuale, sicché il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso”.

Nel caso di specie, una società, assistita dallo Studio Legale Lupi & Associati, proponeva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento notificatale nel novembre 2021 per una somma asseritamente dovuta per il mancato saldo del canone per l’utilizzo dell’acqua pubblica relativo all’annualità 2016. La società, in particolare, eccepiva l’intervenuta estinzione del credito vantato per prescrizione del diritto, calcolando la data di decorrenza del termine quinquennale sin dal giorno in cui erano scaduti i termini per il pagamento del canone, risalente al marzo del 2016.

Si costituiva in giudizio parte creditrice, una pubblica amministrazione, formulando due eccezioni. Anzitutto, parte convenuta deduceva che il termine prescrizionale andasse invero fatto decorrere, contrariamente da quanto rilevato da parte attrice, dalla data di trasferimento della concessione di utilizzo in favore della società opponente (dicembre 2016). In secondo luogo, la pubblica amministrazione rilevava che, in virtù della normativa emergenziale varata dal Governo a causa della recente pandemia, i termini di prescrizione relativi all’attività degli uffici degli enti impositori erano stati sospesi per un determinato periodo e, conseguentemente, il termine prescrizionale in questione doveva considerarsi automaticamente slittato al 31 dicembre 2022. Pertanto, l’eccepita prescrizione non era ancora intervenuta.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, chiamato a dirimere la vertenza, anzitutto ha ribadito il principio secondo cui “le obbligazioni periodiche e di durata sono caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni sono suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo; si tratta di prestazioni che maturano con il decorso del tempo e divengono esigibili solo alle scadenze convenute, in quanto costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono”. Sulla base di tale principio, dunque, ha ritenuto indubbio che il termine di prescrizione del pagamento del canone idrico sia quinquennale e decorra dalla singola scadenza dello stesso.

In secondo luogo, la Corte ha sancito l’irrilevanza ed inconferenza dell’“invocata sospensione dei termini per l’attività di riscossione delle imposte disposta dalla L. 17.3.2020 n. 18 poiché la richiesta di pagamento dei canoni insoluti non rientra nelle attività di riscossione tributarie, atteso che il canone dell’acqua (come sopra già precisato) non ha natura di imposta, bensì di corrispettivo”.

Il Tribunale, pertanto, ha accolto l’opposizione proposta dalla società attrice, annullato l’ordinanza di ingiunzione previamente emessa e condannato il creditore alla rifusione delle spese processuali in favore della società.