venerdì 12 luglio 2019
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 giugno 2019, ha precisato che il foro erariale, ex art. 25 c.p.c. e, quindi, la competenza territoriale dell’Ufficio nella cui circoscrizione ha sede la Tesoreria Provinciale demandata ad eseguire materialmente il pagamento, non è né esclusivo, né inderogabile, ma concorre con gli altri criteri di cui agli artt. 19 e ss del c.p.c.
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