La coerenza delle ragioni del licenziamento collettivo ai sensi delle indicazioni contenute nella comunicazione ex articolo 4, comma 3 della legge 223/1991.
(Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. n. 3511 del 6 febbraio 2023)
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3511 del 6 febbraio 2023, ha ribadito la necessità che le esigenze che possono giustificare il restringimento della platea dei lavoratori interessati dalla riduzione di personale siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione ex articolo 4, comma 3 della legge n. 223/1991.
Nel caso di specie, un datore di lavoro presentava reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato illegittimo il licenziamento comminato ad una lavoratrice nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d’Appello confermava la pronuncia del giudice di primo grado accertando l’illegittimità del licenziamento in considerazione dell’immotivata, in quanto non adeguatamente illustrata nella comunicazione di avvio della procedura, limitazione della platea dei dipendenti coinvolti dalla procedura di licenziamento ai soli addetti a talune sedi aziendali, anche a fronte di un progetto di ristrutturazione che ricomprendeva tutto il complesso aziendale
Proponeva ricorso per Cassazione il datore di lavoro lamentando l’illegittimità della sentenza d’appello perché la determinazione dell’ambito territoriale del licenziamento collettivo è rimessa unicamente alla scelta del datore di lavoro, costituendo espressione del principio di libertà di iniziativa economica.
Il ricorso del datore di lavoro veniva rigettato in quanto, come ricordato dalla Corte di Cassazione, "il datore di lavoro ben può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione ex L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti”.
In conclusione, dunque, in mancanza dell’indicazione nella comunicazione di apertura della procedura delle ragioni che limitino i licenziamenti ai soli dipendenti di una determinata unità, l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo all’intero complesso aziendale.
Il discrimine tra il contratto di agenzia e il contratto di procacciamento d'affari.
(Corte d’Appello, Sez. Lav., Sent. n. 457 del 3 febbraio 2023)
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 457 del 3 febbraio 2023, si è espressa in merito al discrimine tra il contratto di agenzia e il contratto di procacciamento d’affari.
Nel caso in esame, la Fondazione Enasarco, tramite un proprio ispettore di vigilanza, effettuava una visita ispettiva presso una società operante nel settore della cosmetica, assistita dallo Studio Legale Lupi & Associati, all’esito della quale veniva accertato che n. 23 posizioni lavorative inquadrate come procacciatori d’affari erano, secondo quanto sostenuto dalla Fondazione, riconducibili allo schema contrattuale del rapporto di agenzia. La Fondazione adiva il Tribunale con ricorso per decreto ingiuntivo chiedendo di ingiungere alla Società il versamento dei contributi previdenziali relativi ai rapporti analizzati. Il Tribunale emetteva il conseguente decreto ingiuntivo. Avverso tale decreto, presentava ricorso in opposizione la Società, sostenendo l’impossibilità di qualificare i rapporti controversi come rapporti di agenzia per mancanza dei requisiti di legge ex art. 1742 c.c. In particolare, la Società denunciava l’assenza di un obbligo per i propri collaboratori di concludere affari per conto della preponente, di seguirne le direttive e di rendere periodicamente il conto dell’attività svolta, nonché l’insussistenza di un obbligo, in capo alla Società stessa, di concludere i contratti con i clienti contattati dai predetti collaboratori. Ancora, la Società evidenziava che l’attività svolta dai suoi collaboratori senza l’assunzione di un vincolo stabile consisteva esclusivamente nel reperire i nominativi di possibili clienti interessati all’acquisto di prodotti che, a seguito della segnalazione, sarebbero stati contattati dalla rete vendite della Società.
Il Tribunale accoglieva le difese della Società e revocava il decreto ingiuntivo.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Fondazione Enasarco ribadendo la natura agenziale dei rapporti esaminati, facendo leva sui caratteri della stabilità e continuità dell’attività, sull’esistenza di una zona di competenza, sulla fatturazione mensile e sulla previsione di un concorso e rimborso spese con incentivi.
Si costituiva in giudizio la Società, contestando tutto quando dedotto dalla Fondazione.
La Corte d’Appello rigettava l’appello di Enasarco, evidenziando il discrimine intercorrente tra il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento d’affari, così statuendo: “la semplice strumentalità di una attività preliminare di ricerca di potenziali clienti (sia pur svolta in maniera stabile e continuativa) non è sufficiente a sostenere la configurabilità di un rapporto di agenzia, perché non risulta affatto che i collaboratori si siano interessati all’attività di promozione strettamente mirata alla conclusione dei contratti (di cui si sarebbero invece interessati altri soggetti), e non anche ad una mera attività di propaganda dei prodotti”. Occorre ricordare che la mera agevolazione dell’opera di altri soggetti preposti alla promozione e conclusione dell’affare non costituisce attività promozionale, anche se finalizzata a procurare nuovi contatti, perché consiste in una mera attività strumentale e preparatoria (di ricerca di mercato) da cui solo indirettamente può derivare un incremento degli affari della Società. Peraltro, l’esistenza del contratto di agenzia è legata al riscontro che il soggetto che svolge l’attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto di vendita, a nulla rilevando anche che le condizioni di stipula del contratto siano legate a schemi e contenuti negoziali predeterminati dalla preponente.
Non è configurabile la responsabilità in re ipsa del committente in caso di infortunio del dipendente del subappaltatore.
(Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. n. 2991 del 1° febbraio 2023)
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2991 del 1° febbraio 2023, si è espressa nuovamente in merito ai requisiti necessari per poter configurare la responsabilità del committente in caso di infortunio sul lavoro occorso al dipendente di una ditta subappaltatrice.
Nel caso di specie, una società affidava i lavori di ristrutturazione del proprio capannone ad un appaltatore che, a sua volta, subappaltava alcune attività a soggetti terzi, senza darne alcuna comunicazione al committente. Durante lo svolgimento di tali lavori di ristrutturazione, un dipendente del subappaltatore si infortunava cadendo da una scala. Il Tribunale di Milano, a seguito dell’infortunio, condannava il subappaltatore, il direttore dei lavori e responsabile della sicurezza e il committente, in solido tra loro, al risarcimento del danno differenziale.
La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava l’esclusività della responsabilità in capo al subappaltatore, condannandolo al risarcimento del danno differenziale, del danno da invalidità temporanea, del danno da riduzione della capacità lavorativa e del danno patrimoniale.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione il subappaltatore il quale contestava l’esclusione di responsabilità del committente che, secondo il ricorrente, sussisteva per il solo fatto di aver appaltato i lavori ad un terzo.
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, specificava che la Corte d’Appello aveva correttamente escluso la responsabilità del committente poiché lo stesso aveva tenuto una condotta corretta, come da normative. In particolare, la Corte si esprimeva affermando che: “La responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire. Non è configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio”. Nel caso di specie, dunque, nessuna responsabilità poteva addebitarsi alla committente che, per quello specifico cantiere, non si era in alcun modo ingerita nelle scelte di sicurezza che erano rimaste affidate all’appaltatore che aveva a sua volta subappaltato, senza neppure darne comunicazione alla committente, alcuni servizi a terzi.