martedì 11 aprile 2023

NEWSLETTER DELL'11 APRILE 2023

Il committente deve verificare una possibile discrepanza tra il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza.

(Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 9178 del 3 aprile 2023)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9178 del 3 aprile 2023, ha affermato che è onere della committente verificare la coerenza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza.

Nel caso di specie, un lavoratore, dipendente di una società a cui era stata subappaltata l’attività di montaggio di alcuni moduli per la realizzazione di un forno da verniciatura, cadeva da un’altezza di circa quattro metri, riportando lesioni da cui era originata la sua morte.

I familiari del lavoratore promuovevano un’azione risarcitoria contro il committente, l’appaltatore e l’impresa subappaltatrice datrice di lavoro.

In particolare, i ricorrenti imputavano alla committente la responsabilità per la mancata verifica della concreta attuazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Difatti, dalle verifiche effettuate, era emerso che la committente non aveva provveduto a rilevare la discrepanza tra il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza, predisposto dalla subappaltatrice.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano le domande dei parenti del lavoratore.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in questione, invece, accoglieva il ricorso presentato dai familiari del lavoratore, evidenziando che la Corte di merito, nel rigettare le domande formulate dai ricorrenti, non aveva considerato che “la discrepanza tra i due piani di sicurezza era immediatamente percepibile dai due committenti in quanto correlata al generale, e non specifico, rischio di caduta dall’alto”.

Ne conseguiva, secondo la Corte di Cassazione, che non avrebbe potuto aprioristicamente escludersi una responsabilità della committente che, notoriamente, deve ricoprire una posizione di garanzia e, di conseguenza, avrebbe dovuto pretendere un allineamento dei due piani in funzione della più idonea sicurezza del luogo di lavoro.

 

La rinuncia del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso non è opponibile all’INPS.

(Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. n. 8913 del 29 marzo 2023)

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8913 del 29 marzo 2023, ha ricordato che la rinuncia del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso, anche se effettuata in sede sindacale, non è opponibile all’INPS che, quindi, ha diritto a pretendere il versamento della contribuzione relativa al preavviso.

Nel caso di specie, una società agiva in opposizione ad un verbale di accertamento INPS avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi e dovuti in relazione ad indennità sostitutive+ non erogate a vari lavoratori che, alla cessazione del rapporto, avevano concordato in sede sindacale la rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso.

In riforma alla sentenza di primo grado, la Corte di appello di Bologna accoglieva l’opposizione della società ritenendo che, avendo le parti rinunciato all’indennità sostitutiva del preavviso, come era in loro potere trattandosi di un diritto disponibile, non poteva nascere alcun obbligo contributivo.

Avverso tale sentenza ricorreva l’Inps affermando che la Corte di appello di Bologna nel suo giudizio avesse violato il principio del minimale contributivo ai sensi dell’art. 12 l. n.153/69, dell’art. 1 d. l. n. 338/89 e dell’art. 2118 c.c.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell’INPS e ribadiva che “gli accordi transattivi tra datore e lavoratore sono inopponibili all’Inps, inerendo al rapporto di lavoro e non al distinto rapporto previdenziale. Le somme erogate in adempimento della transazione trovano titolo in essa e non nel rapporto di lavoro, sicché le stesse per regola non sono soggette alla regola del minimale contributivo, ma l’Inps ha sempre la facoltà di dimostrare quali somme sarebbero dovute in base al rapporto di lavoro, e dunque soggette a contribuzione ex art.12 l. n.153/69, sebbene poi non siano state erogate per accordo transattivo tra le parti”. (Cass.41021/21, Cass.17495/09)

Ne consegue che anche nel caso di accordo transattivo che preveda la rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso, l’INPS ha sempre il diritto a percepire la relativa quota contributiva.

 

Le riprese captate dal sistema di videosorveglianza installato per fini di sicurezza sono piena prova ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare del lavoratore.

(Cass. Civ., Sez. Lav., Ord. n. 8375 del 23 marzo 2023)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8375 del 23 marzo 2023, si è espressa in merito all’utilizzabilità delle riprese captate dal sistema di videosorveglianza nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore.

Nel caso in esame, un educatore impiegato presso una Fondazione era stato ripreso dal sistema di videosorveglianza mentre, a seguito del rifiuto opposto da alcuni studenti di obbedire ai suoi ordini, ne afferrava uno per la maglietta e, accompagnandolo con forza verso l’ascensore, ne provocava la caduta per terra all’indietro.

A seguito di tale avvenimento, appreso grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza, la Fondazione datrice di lavoro comminava al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo di 10 giorni.

Il lavoratore presentava ricorso avverso tale provvedimento chiedendone l’annullamento e adducendo, tra gli altri motivi, l’inutilizzabilità ai fini della prova dell’inadempimento disciplinare dello stesso delle registrazioni ottenute a mezzo del servizio di videosorveglianza.

La pretesa del ricorrente veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. In particolare la Corte d’Appello accertava il regolare svolgimento del processo disciplinare e la proporzionalità della sanzione comminata al lavoratore, legittimamente ripreso dall’impianto video istallato nei locali ai fini di sicurezza, senza alcuna violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Avverso la predetta sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, riconoscendo la piena utilizzabilità delle riprese effettuate con il sistema di vigilanza ai fini della prova nel procedimento disciplinare.

Infatti, tali riprese, data la loro accertata destinazione ad esigenze di sicurezza, in quanto orientate verso spazi “accessibili anche a personale non dipendente e non deputati ad accogliere postazioni di lavoro”, rientravano legittimamente nell’ambito di applicazione dell’art. 4 co. 2 legge n. 300/1970 (testo anteriore alle modifiche del d.lgs. 151/2015). In conclusione, trattandosi di prove ottenute in piena osservanza delle garanzie di legge contemplate dal suddetto art. 4, nonché delle esigenze organizzative e produttive e della sicurezza sul lavoro, esse sono pienamente utilizzabili ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare del lavoratore nel relativo procedimento.