Con la recente ordinanza n. 25796 del 5 settembre 2023, la Corte di Cassazione non ha escluso in astratto la valenza di una conciliazione raggiunta in una sede diversa da quelle previste dall’art. 2113 c.c., purché sia accertata la concreta ed effettiva assistenza sindacale prestata al dipendente.
Nel caso in commento il Collegio ha esaminato l’impugnabilità di una transazione di lavoro conclusasi presso la Prefettura con l’intervento del sindacalista di riferimento del lavoratore.
Nello specifico la Corte di legittimità ha evidenziato che la mancata riconduzione della fattispecie all’ipotesi di una conciliazione sindacale ex art. 412 ter c.p.c. era frutto di una valutazione nel merito effettuata dai Giudici dell’Appello (non sindacabile pertanto dalla Cassazione) che doveva tuttavia leggersi come una “valutazione del difetto di effettiva assistenza sindacale…desumibile anche dalla sede non prettamente sindacale in cui era stato raggiunto l’accordo e dalla mancata previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare tale valutazione” (v. Cass. n. 25796/2023).
Così motivando, la Suprema Corte ha dato seguito a un iter argomentativo già percorso da precedente giurisprudenza pronunciatasi in materia.
Infatti, per consolidato orientamento, lo stesso criterio di effettività dell’assistenza sindacale deve essere utilizzato anche qualora sia sottoposta al vaglio del Giudice l’impugnabilità di una conciliazione avvenuta in sede protetta. Spetterà anche in questo caso al Giudicante verificare nella singola fattispecie la sussistenza di quei requisiti minimi che assicurano la validità in sé dell’accordo (quali a titolo esemplificativo la chiara volontà di conciliare, la consapevolezza dei diritti di cui si dispone, la volontà di rinunciare, la comprensibilità e determinatezza dell’oggetto, la presenza di reciproche concessioni tra le parti e l’appartenenza del rappresentante sindacale all’organizzazione cui il lavoratore aderisce o, comunque, occorre che il sindacalista che presta assistenza sia in possesso delle competenze necessarie e abbia apposito mandato dal lavoratore - per quest’ultima v. Cass. n. 16154/2021).