mercoledì 4 ottobre 2023

Diniego datoriale alla richiesta di usufruire delle ferie maturate e non godute: illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26997 del 21 settembre 2023, si è espressa in merito all’illegittimità del licenziamento irrogato per superamento del periodo di comporto, in caso di diniego alla richiesta di usufruire delle ferie maturate e non godute, quando è riconosciuta al lavoratore la possibilità di fruire di regolamentazioni legali o contrattuali atte ad evitare la risoluzione del rapporto.

Nel caso in esame, una lavoratrice, per sospendere il decorso del periodo di comporto, aveva chiesto di fruire delle ferie già maturate e non godute anticipando al contempo l’intenzione di richiedere, al termine della fruizione delle ferie, anche l’aspettativa non retribuita, nell’ipotesi di perdurante inabilità al lavoro. La società datrice di lavoro aveva negato la fruizione delle ferie, ma aveva concesso l’aspettativa non retribuita, per poi irrogare il licenziamento per superamento del periodo di comporto al termine del periodo di aspettativa, stante l’inidoneità della lavoratrice a riprendere l’attività lavorativa.

La lavoratrice impugnava il licenziamento davanti al Tribunale di Fermo: il giudice di primo grado annullava il licenziamento per superamento del periodo di comporto, ritenendo immotivato il diniego delle ferie e conseguentemente condannava la società alla reintegrazione dell’istante nel posto di lavoro. 

La Corte d’Appello confermava la decisione del giudice di primo grado.

Avverso la sentenza di secondo grado presentava ricorso per cassazione la società datrice di lavoro.

La Corte di cassazione, in primo luogo, ha ricordato il seguente principio di diritto: “il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa”.

Nell’ambito di detto orientamento, la Corte ha specificato che il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta di conversione dell’assenza per malattia in ferie, e nell’esercitare il potere di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale, è obbligato a valutare adeguatamente la posizione del lavoratore, in quanto esposto alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto.

Tuttavia, tale discrezionalità datoriale viene meno nel caso in cui al lavoratore per legge o per contratto sia riconosciuta la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita.

In conclusione, la Corte di cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento perché intimato prima della scadenza del periodo di comporto, sostenendo che “indipendentemente dalla ricorrenza o meno di ragioni organizzative o produttive” è immotivato il diniego datoriale delle ferie maturate e non godute che la lavoratrice aveva chiesto prima della scadenza del periodo di comporto.