mercoledì 15 novembre 2023

Ambiente di lavoro stressogeno? È ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c.

Con l’ordinanza n. 28923 del 18 ottobre 2023 la Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi”.

Nel caso in esame una lavoratrice agiva in giudizio nei confronti del suo ex datore di lavoro chiedendo che fosse accertata la condotta di mobbing asseritamente perpetrata nei suoi confronti da parte della diretta superiore, con consequenziale condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei conseguenti danni.

La lavoratrice chiedeva altresì la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento del danno da demansionamento e al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso in ragione della giusta causa delle dimissioni rassegnate.

Il Tribunale di Milano, a parziale accoglimento delle domande della lavoratrice, condannava la datrice di lavoro al risarcimento del danno da demansionamento e del danno biologico, nonché alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso.

Veniva, invece, rigettata le domanda relativa alla configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie di mobbing in quanto la lavoratrice aveva omesso di fornire prova dell’esistenza di un vero e proprio disegno persecutorio nei suoi confronti.

Anzi, dall’istruttoria espletata nell’ambito del procedimento, era emerso che la superiore gerarchica della lavoratrice avesse posto in essere un progressivo e generalizzato svuotamento delle mansioni di tutti i suoi sottoposti, tant’è che anche altri dipendente avevano rassegnato le dimissioni per giusta causa dal rapporto, ritenendo intollerabili le condizioni lavorative e l’ambiente creato dalla superiore.

La Corte d’Appello, adita dalla lavoratrice, confermava integralmente la sentenza del Giudice di primo grado.

La lavoratrice, dunque, proponeva ricorso per Cassazione contestando il mancato riconoscimento da parte della Corte della responsabilità del datore di lavoro per la condotta mobbizzante, e il conseguente omesso accoglimento delle correlate domande risarcitorie.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice evidenziando che costituisce elemento costitutivo del mobbing l’intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli.

Posto che nel caso di specie non era stata fornita prova di tale intento, la domanda sul punto era stata correttamente rigettata dai Giudici di merito.

Ugualmente, poi, secondo la Suprema Corte, era condivisibile quanto deciso dalla Corte d’Appello in merito alla configurabilità, nel caso di specie, della responsabilità ex art. 2087 c.c. Infatti, viola il dovere di tutela della condizioni di lavoro il datore che consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno e fonte di danno alla salute dei lavoratori, ovvero che ponga in essere comportamenti tali da indurre seri disagi ai propri dipendenti.