venerdì 17 novembre 2023

L'efficacia della cessione verso i terzi non è opponibile al fallimento del cedente se il il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente

“L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, della L. n. 52 del 1991, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. Ove, dunque, il giudice di merito abbia accertato che il pagamento del cessionario al cedente è avvenuto al momento dell'acquisto dei crediti, nell'anno antecedente al fallimento ed in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti, deve ritenersi comprovata la sussistenza del requisito di cui all'art. 7 della L. n. 52 del 1991”.

Questo è il recente principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 24 maggio 2023, n. 14299, in tema di factoring e revocatoria fallimentare.

La vicenda trae origine dalla cessione di alcuni dei crediti vantati da parte di una società sportiva nei confronti dei propri sponsor in favore di un istituto di credito.

All’ esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha parametrato al rapporto ceduto-cessionario la verifica circa la sussistenza dei presupposti della inopponibilità della cessione.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello ha applicato il combinato disposto dalla Legge n. 52/1991 (“Disciplina della cessione dei crediti di impresa”) agli artt. 5, comma 1, e 7, comma 1, secondo cui:

  • Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile…” (cfr. art. 5, co. 1, L. 52/1991);
  • L’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’art. 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto” (cfr. art. 7, co. 1, L. 52/1991).

Chiarito quanto sopra, la Corte d’Appello ha poi osservato come: “il pagamento del cessionario al cedente è avvenuto al momento dell’acquisto dei crediti (settembre 2003) e, quindi, nell’anno antecedente al fallimento ed in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti (discorsi mesi dopo), il che vale a ritenere comprovata nella specie la sussistenza del requisito di cui all’art. 7 cit.”.

A detta del Giudice di Appello, dunque, nel caso di specie, il cessionario poteva ben conoscere lo stato di insolvenza della cedente, in primis perché la Banca, “in qualità di operatore qualificato, era in grado di percepire immediatamente precisi segnali di allarme”, in secondo luogo, perché “vi era stata la costante pubblicazione, da parte della stampa, di notizie sul dissesto economico della società, poi fallita.”

La Suprema Corte chiamata a decidere sul tema ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione di legge e per tale ragione ha ravvisato che il ricorso per cassazione fosse un chiaro esempio di azione versata nel merito, “non riuscendo a discernersi fin dove giunga la denunzia di violazione di legge e dove inizi quella di omessa considerazione di non meglio identificati fatti storici decisivi e controversi”.

In conclusione, in tema di revocatoria fallimentare, è sottratta al controllo di legittimità l’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall' articolo 5, comma 1, della L. n. 52 del 1991, in quanto non  opponibile al fallimento della cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto.