Auto elettriche e ricarica condominiale: come ci si deve comportare?
Ogni singolo condomino ha la possibilità procedere con la ricarica del veicolo elettrico di sua proprietà all’interno del proprio box privato sito nell’autorimessa condominiale, installando dispositivi di ricarica all’interno dello stesso; tuttavia, è fatto divieto al condomino di ricaricare l’autovettura privata utilizzando la corrente condominiale.
Possibilità di prevedere la ricarica del veicolo nel box privato.
In generale, non vi sono disposizioni che vietino al singolo condomino la possibilità di ricaricare il proprio veicolo elettrico all’interno del proprio box.
Ciò, però, a condizione che l’installazione dei dispositivi di ricarica all’interno del singolo box non metta in pericolo la sicurezza del palazzo, modifichi il decoro architettonico, ostacoli il godimento degli spazi comuni e alteri la destinazione d’uso delle aree.
A tal fine i condomini possono attuare diverse soluzioni:
Mentre per quanto concerne la prima soluzione, come detto, è sempre necessaria l’autorizzazione dell’amministratore di condominio (anche al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche) è diritto di ogni condomino, senza previa autorizzazione da parte dell’assemblea, installare un impianto di ricarica all’interno del proprio garage, se viene utilizzata l’elettricità proveniente dall’abitazione dello stesso. Onere del condomino sarà quello di adeguare il proprio contatore aumentando la potenza.
Ancora, per l’installazione di un sistema di ricarica è necessario attenersi alla normativa antincendio disciplinata dalla circolare dei vigili del fuoco (Circolare n. 2 del 05/11/2018, prot. n. 15000), la quale contiene specifici criteri da seguire al fine di evitare i c.d. rischi da ricarica.
Ciò posto, la circolare prevede che, seppur i veicoli elettrici non presentino un maggiore rischio di incendio o di esplosione rispetto ai veicoli normali, le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici possono presentare all’interno di garage condominiali rischi elettrici.
Pertanto, la menzionata Circolare, in materia di prevenzione incendi, detta regole specifiche da seguire a seguito dell’installazione di dispositivi di ricarica delle auto elettriche all’interno di garage di condomini, quali:
1. essere dotata di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell’impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergenza a servizio dell’intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica;
2. utilizzare un modo di carica Modo 3 o Modo 4.
Il Modo 3 di ricarica, che è quello preferibile perché più sicuro, avviene tramite il collegamento dell’automobile elettrica alla rete in c.a. di alimentazione “utilizzando apparecchiature di alimentazione dedicate installate permanentemente nell’impianto (stazioni di ricarica)”.
Divieto di procedere con la ricarica dell’automobile privata utilizzando l’impianto elettrico condominiale.
Ciò premesso, si ribadisce che è vietato procedere con la ricarica del veicolo privato utilizzando la corrente condominiale.
L’utilizzo dell’energia elettrica condominiale, al fine di ricaricare le auto elettriche di proprietà dei singoli condomini, infatti, comporta un sensibile incremento dei consumi dell’energia condominiale, con conseguente ingiusto incremento delle spese per l’approvvigionamento dell’energia da ripartire tra tutti i condomini.
Ancora, tale condotta potrebbe comportare il superamento del limite di KW contrattualmente previsti nel contratto di fornitura elettrica condominiale o, comunque, visto l’assorbimento, comportare dei veri e propri danni all’impianto elettrico condominiale.
L’attività di ricarica utilizzando la rete elettrica condominiale, inoltre, violerebbe persino la sopra citata circolare n. 2 del 05/11/2018, prot. n. 15000 dei Vigili del Fuoco.
In aggiunta a ciò, la condotta dei condomini che ricarichino la propria vettura elettrica utilizzando la corrente condominiale potrebbe configurare il reato di cui all’art. 646 c.p.
Sul punto, in un caso che non riguardava precisamente la ricarica di veicoli elettrici ma che presenta delle chiare similitudini con tale fattispecie, la Cassazione ha stabilito che l’utilizzo improprio dell’energia condominiale può configurare il reato di appropriazione indebita di energia elettrica, ex art. 646 c.p., in tutti i casi in cui il singolo condomino si impossessi abusivamente dell’energia condominiale per finalità proprie.
In particolare, con la sentenza n. 117/2022, la Corte di Cassazione ha affermato che “integra il reato di appropriazione indebita (...) la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune” poiché l’oggetto materiale della condotta si trova nel possesso di tutti i condomini.
In conclusione, il singolo condomino può ricaricare la propria auto all’interno del proprio box e seguendo le linee guida dettate dalla Circolare dei Vigili del Fuoco. Invece, la condotta dei condomini, i quali ricaricano l’auto elettrica utilizzando l’energia condominiale, oltre che gravemente dannosa per il condominio, è illegittima e, quanto meno astrattamente, perseguibile penalmente.